Nel caso in cui un soggetto sia vittima di sinistro, è importante seguire le procedure per chiedere il risarcimento danni da incidente stradale. Nel caso di incidente stradale tra veicoli a motore, per cui vige l’obbligo di essere assicurati, i conducenti che hanno subito l’incidente devono denunciare il sinistro alla propria assicurazione. Ma la procedura non finisce qui, perché nell’incidente stradale il risarcimento del danno può contemplare due tipi di danno: patrimoniale e non patrimoniale. Tra il danno non patrimoniale, come vedremo, rientra il danno biologico, ovvero quello che lede l’integrità psico-fisica della persona. Questo è il caso in cui il soggetto deve attenersi scrupolosamente alle leggi ai fini di ottenere il risarcimento del danno. Vedremo anche quali sono i tempi per il risarcimento del danno in caso di incidente, che variano a seconda del tipo di risarcimento e delle procedure seguite, così come vedremo come calcolare il risarcimento del danno, valutando caso per caso i parametri che la legge impone di tenere in considerazione in caso di sinistro.
Il risarcimento del danno da incidente comprende una serie di danni che possono verificarsi durante il sinistro. Come abbiamo già affermato, i danni risarcibili sono distinti in danni patrimoniali e non patrimoniali. Il danno patrimoniale comprende il danno per mancato guadagno e per lucro cessante, come abbiamo già visto. Nello specifico, il danno si verifica quando si perde la capacità di produrre reddito, e quindi rientrano in questa categoria: • I danni che prevedono spese mediche e di cura che il danneggiato ha sostenuto, comprese le spese per riparare tutti i beni danneggiati nel sinistro; • Il danno da capacità lavorativa specifica, ovvero la riduzione della capacità di produrre reddito in relazione alla professione svolta e in conseguenza delle lesioni subite nell’incidente. Il danno non patrimoniale, invece, racchiude tutti i danni subiti dalla persona, ovvero: • Il danno biologico: lesione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica della persona. In questo caso sarà un perito medico-legale ad accertare il danno, che comunque produce un deficit negativo sulla quotidianità del soggetto che lo ha subito, nonché sui suoi aspetti relazionali. Non è collegato alla capacità di produrre reddito. Il danno biologico si può articolare a sua volta in inabilità temporale parziale e in invalidità permanente. • Il danno morale: questo tipo di danno comprende le conseguenze negative subite dalla psiche del soggetto vittima del sinistro stradale. In questo tipo di danno va compresa anche l’eventuale perdita di un congiunto.
Quando si incappa in un incidente stradale, non tutti i soggetti coinvolti potrebbero aver diritto al risarcimento del danno. In particolare, chi ha sicuro diritto al risarcimento sono di sicuro i soggetti terzi non trasportati, quindi eventuali pedoni, ciclisti e chiunque si trovasse sulla carreggiata. Hanno diritto al risarcimento del danno anche i soggetti che si trovavano a bordo del veicolo del danneggiato. Le persone che si siano trovate, invece, sul veicolo del soggetto responsabile del sinistro stradale, avranno diritto al risarcimento dei soli danni fisici. Ciò che occorre sottolineare è che il risarcimento del danno può diminuire nel caso in cui il soggetto danneggiato non abbia rispettato tutti i comportamenti previsti dalla legge come, ad esempio, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o del casco. Chi non ha diritto al risarcimento del danno in caso di incidente stradale è il conducente responsabile del danno, il proprietario del veicolo che ha causato il danno e, riguardo i danni alle cose, i parenti del conducente responsabile in relazione al grado di parentela. Secondo l’art. 129 comma 2 lettera B del Codice delle Assicurazioni Private, infatti, non hanno diritto al risarcimento del danno i soggetti che sono legati al conducente/proprietario responsabile del danno dai seguenti gradi di parentela: • Coniuge non legalmente separato • I suoceri • Il convivente stabile • Gli ascendenti, ovvero genitori, nonni, bisnonni • I discendenti, ovvero figli e nipoti, intesi come figli dei figli • Fratelli, nipoti figli dei fratelli, generi, nuore, cognati e tutte le altre tipologie di nipoti sono tutti esclusi solo nel caso in cui convivano o siano a carico del responsabile dell’incidente stradale.
La prima cosa da fare per richiedere il risarcimento del danno da incidente stradale è quella di denunciare il sinistro alla propria assicurazione. Se il conducente del veicolo non corrisponde col proprietario, allora dovrà essere quest’ultimo a denunciare l’incidente stradale alla propria assicurazione. Entrambi i conducenti devono compilare il modulo CID/CAI (Constatazione Amichevole d’Incidente) per poter accedere al risarcimento del danno, se gli spetta. Se l’incidente non ha prodotto feriti o lesioni alle persone, ma solo ai beni, è possibile non chiamare le autorità e denunciare il sinistro solo all’assicurazione. Sarà poi l’assicurazione stessa a rifarsi sul conducente del veicolo responsabile dell’incidente. L’assicurazione utilizza il parametro del concorso di colpa per stabilire chi deve risarcire il danno nel caso di incidente stradale. Il conducente che ha causato il danno sarà il responsabile e sarà tenuto al risarcimento del danno. Ma cosa succede quando il concorso di colpa è al 50%? In questo caso i responsabili del sinistro sono i conducenti di entrambi i veicoli, che sono tenuti al risarcimento del danno dei veicoli danneggiati al 50%. Sarà, naturalmente, l’assicurazione a risarcire il danno, e non il responsabile in prima persona, che però vedrà diminuire la classe assicurativa sul suo contratto. Dal 1° gennaio 2017 la legislazione ha introdotto l’indennizzo diretto, uno strumento che permette di chiedere il risarcimento del danno da incidente stradale alla propria compagnia assicurativa. Sarà l’assicurazione che, dopo, contatterà la compagnia assicurativa responsabile dell’incidente. Nel caso in cui siate vittima di un incidente che coinvolge più di una vettura, dovete invece rivolgervi alla compagnia assicurativa che tutela il responsabile del sinistro. Infine, nel caso in cui il veicolo responsabile non sia coperto da assicurazione, i soggetti lesi possono richiedere il risarcimento del danno al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Come abbiamo già visto, il risarcimento del danno da incidente stradale può comprendere diverse voci, a seconda che il danno subito sia di tipo patrimoniale o non patrimoniale. Il calcolo del danno patrimoniale è relativo a tutti i beni danneggiati nell’incidente, mentre il danno non patrimoniale comprende il danno biologico e il danno morale. Abbiamo approfondito i criteri per il calcolo del risarcimento del danno nella guida dedicata. Il danno biologico, in particolare, è composto da due fattori, ovvero: • La percentuale del danno biologico subito: più è alta e maggiore sarà il risarcimento del danno; • L’età del soggetto danneggiato: più è alta e minore sarà il risarcimento. Nel caso di invalidità temporanea, invece, l’assicurazione pagherà il risarcimento del danno per ogni giorno in cui il soggetto non ha potuto muoversi come avrebbe voluto. Occorre sottolineare come l’invalidità subita può anche essere assoluta, caso in cui il calcolo del risarcimento del danno avviene su base delle tabelle milanesi, come abbiamo visto nella nostra guida al risarcimento del danno. In particolare, se il medico legale riscontra un’invalidità permanente (e quindi non temporanea) compresa tra 1% e 9%, si applicano le tabelle micropermanenti. Se invece l’invalidità è compresa tra 10% e 100% si applicano le tabelle del Tribunale di Milano. Il calcolo del risarcimento del danno spetta comunque all’assicurazione, ed in particolare ad un perito nominato dalla stessa, che si occuperà di esaminare tutte le conseguenze dell’incidente e redigere una perizia stabilendo così l’importo da risarcire. I soggetti danneggiato devono così presentare le fatture pagate per le riparazioni dei danni, oppure dei preventivi emessi dai carrozzieri. Spesso, però, le compagnie assicurative propongono una cifra inferiore alle aspettative. Questo è il caso in cui occorre rivolgersi a un bravo avvocato che possa seguirvi nella pratica. La procedura è la stessa anche nel caso dei danni alla persona, ma in questo caso vanno presentati tutti i certificati rilasciati dal pronto soccorso in cui è stata prestata cura, più tutte le altre certificazioni in proprio possesso, anche successive all’incidente, se le conseguenze del sinistro hanno previsto ulteriori terapie.
Il soggetto danneggiato può adire l’Autorità Giudiziaria nel caso in cui l’assicurazione non voglia riconoscergli il diritto al risarcimento del danno da incidente stradale, oppure nel caso in cui la somma offerta dalla compagnia assicurativa è notevolmente inferiore rispetto al valore del danno. Prima di arrivare in giudizio, bisogna procedere per quella che viene chiamata la negoziazione assistita, ovvero il tentativo delle due parti di arrivare ad un accordo. Nel caso in cui la compagnia assicurativa abbia scelto di non aderire alla negoziazione assistita, si potrà procedere in giudizio. Nel caso in cui l’assicurazione sceglie di non pagare, infatti, potrebbero esistere i presupposti per chiedere anche l’annullamento del contratto per inadempimento, come abbiamo spiegato nella guida sul risarcimento per inadempimento contrattuale. I tempi per dare il via all’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni da sinistro stradale sono i seguenti: • Dopo 60 giorni dal ricevimento della raccomandata della compagnia assicurativa riguardo la richiesta di risarcimento danni (a soli beni materiali, quindi veicoli o oggetti); • Dopo 90 giorni, in caso di lesioni gravi. Una volta iniziata l’azione civile, sarà il giudice a stabilire il diritto al risarcimento del danno e la misura della liquidazione del risarcimento. Quando si è in presenza di lesioni personali gravi, si può procedere anche con l’azione penale. Questa deve essere intentata presentando querela contro il soggetto ritenuto responsabile entro 3 mesi dall’incidente stradale. Nel caso di lesione gravissima o morte dei soggetti coinvolti, l’azione penale sarà aperta d’ufficio, senza necessità di querela. Il soggetto che ha subito il danno può costituirsi parte civile nel processo penale, per ottenere sia la condanna del responsabile sia il risarcimento del danno a seguito del sinistro. Infine, i termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da incidente stradale sono: • In 2 anni dall’avvenuto incidente, per quanto riguarda l’azione civile. • In 5 anni, se l’azione viene qualificata come reato oltre che come illecito civile.
Il risarcimento del danno da incidente stradale va evaso dai 30 ai 120 giorni. Una volta che la compagnia assicurativa abbia ricevuto la richiesta di risarcimento del danno, ha l’onere di dare riscontro entro: • 30 giorni, nel caso di danni a beni materiali (veicoli o oggetti) danneggiati nell’incidente con modulo CAI a doppia firma; • 60 giorni, nel caso di danni a veicoli o oggetti con modulo CAI firmato da un solo conducente; • 90 giorni, nel caso di lesioni fisiche riportate dai soggetti. Entro questi termini, l’assicurazione sarà obbligata a formulare un’offerta di risarcimento danni da incidente stradale al soggetto danneggiato. L’offerta, se accettata dal soggetto perché ritenuta congrua, dovrà essere liquidata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se il soggetto rifiuta l’offerta, l’assicurazione dovrà comunque corrispondere la somma e il soggetto potrà trattenerla a titolo di acconto sulla maggiore cifra risarcitoria richiesta. In questo caso, però, la richiesta passa per l’autorità giudiziaria, e rinnoviamo il nostro consiglio quindi di rivolgervi ad un bravo avvocato che possa seguirvi nella pratica.