La medicina non è una scienza esatta, e le conseguenze negative non sempre sono responsabilità di un errore medico. Esistono però errori che provocano danni alla salute, ed è questo il caso del risarcimento del danno per errore medico sanitario. Queste sono situazioni particolari e solo ultimamente la nostra legislazione ha fornito un quadro normativo unico a cui riferirsi in caso di errore medico. La legge sulla responsabilità sanitaria è stata approvata nel marzo del 2017 e stabilisce le regole da seguire per chiedere il risarcimento dei danni per errore medico. Vediamo quali sono i passaggi necessari, ma anche i vari casi in cui è possibile richiedere il risarcimento del danno, visto che un errore medico può avere diverse cause. Analizziamo anche a chi chiedere il risarcimento del danno, se all’istituto medico-ospedaliero o se direttamente al medico che ha commesso l’errore.
La legge più attuale che regola la responsabilità medica è la legge n. 24/2017, la cosiddetta Legge Gelli, che ha codificato un nuovo sistema di norme che hanno l’obiettivo di garantire il diritto del paziente di avere il miglior trattamento medico a tutela della sua salute. In particolare, la responsabilità del singolo medico è regolata dall’art. 2299 e successivi del Codice Civile, che stabiliscono che il medico stipula un contratto direttamente col paziente. La sentenza n.577/2008 della Corte di Cassazione ha integrato il quadro normativo affermando che la struttura ospedaliera in effetti opera attraverso i medici assunti: così i medici che entrano in contatto col paziente avranno una responsabilità contrattuale nei confronti dei pazienti stessi, e saranno obbligati alla cura nei modi e nei termini descritti dalla legge.
Un’errata diagnosi si ha quando il medico non è stato in grado di individuare una patologia che affligge effettivamente il paziente (quindi un falso negativo), e questo comportamento del medico porta a una diagnosi tardiva e, dunque, a un danno. La legislazione individua come errata diagnosi anche la situazione diametralmente opposta, ovvero l’errore del medico che afferma di aver diagnosticato una malattia che in realtà non è presente (falso positivo). Le conseguenze del primo caso sono relative alla salute del paziente, che nei casi più gravi può arrivare alla morte, mentre nel secondo caso il danno procurato sarà principalmente psicologico. In entrambi i casi è possibile richiedere un risarcimento danni per errata diagnosi, attenendosi alle procedure descritte dalla legge. In particolare, la sentenza n.16919/2018 della Cassazione afferma che, in ambito di responsabilità sanitaria, il paziente affetto da malattia terminale che perde delle possibilità di sopravvivenza a causa di un’errata diagnosi del medico, ha diritto al risarcimento dei danni e la situazione non si configura solo come una perdita di possibilità di una vita più lunga. Sempre la Cassazione ha affermato che non è possibile escludere la responsabilità penale del medico, come vedremo. La sentenza n.50975/2017, infatti, prevede che vi sia responsabilità penale del medico che ha sbagliato la diagnosi nel caso in cui il comportamento errato e al contempo intenzionale del medico fa sì che il paziente non venga a conoscenza della malattia terminale, anche a fronte di una morte ritenuta inevitabile.
Il danno estetico in seguito a interventi chirurgici, che siano trattamenti estetici effettuati con errore da parte del medico chirurgo o anche incidenti, può essere risarcito. Fino al 1994, la Cassazione intendeva la chirurgia estetica come una prestazione di risultato, intesa come un obiettivo che il medico si impegnava a raggiungere: in caso di non raggiungimento, ne sarebbe derivato un inadempimento. La sentenza n. 12253/1997 della Cassazione ha invece inteso la prestazione del chirurgo plastico come un’obbligazione di mezzi, alla pari di qualsiasi altra obbligazione medica. In questo caso il chirurgo non è responsabile del risultato nel caso in cui questi non incontri le aspettative del paziente, ma è responsabile solo per danni causati da negligenza, imperizia o imprudenza, o nel caso non siano state seguite le linee guida sul comportamento clinico. Il risultato dell’intervento estetico, quindi, ha come obiettivo la rimozione di un difetto fisico o il miglioramento del proprio aspetto, e rientra così nel nesso causale del contratto. Il chirurgo ha però l’obbligo di prospettare al paziente le possibilità che possono essere effettivamente raggiunte attraverso l’intervento, le sue modalità e i rischi che ne possono conseguire. Questo si traduce nel cosiddetto consenso informato, ovvero l’informativa che qualsiasi medico (non solo il medico chirurgo) dovrebbe rilasciare al paziente prima di avviare l’intervento (o la terapia). Il paziente sarà così informato e deciderà in piena autonomia se accettare conseguenze e rischi della terapia, firmando il consenso. In caso di controversia in giudizio, spetta al medico l’onere di provare di aver fornito al paziente tutte le informazioni necessarie in maniera dettagliata, specifica, esaustiva e infine corretta, come recita la sentenza della Cassazione n.2847/2010. La sentenza n.2177/2016 afferma che non è possibile consegnare al paziente un modulo pre-stampato che non consente al paziente stesso di essere informato adeguatamente riguardo il trattamento a cui potrebbe sottoporsi. Altre due sentenze della Cassazione (n.12830/2014 e n.19212/2015) affermano che il paziente va informato anche delle conseguenze che possono essere assimilate al caso fortuito, quindi rare, e di quelle praticamente certe, oltre che degli eventuali difetti fisici più gravi che è possibile ottenere in seguito all’intervento (come ad esempio il caso di cicatrici permanenti).
Nel caso in cui un medico chirurgo commetta un errore durante un intervento di chirurgia plastica, o riconducibile ai casi appena discussi, è possibile ottenere il risarcimento del danno estetico. Questa è la voce più significativa dei danni che il paziente può vedersi risarciti. Il danno estetico, in particolare, è quel tipo di danno che si ha quando l’aspetto fisico di un soggetto viene peggiorato a seguito dell’intervento di chirurgia estetica, e rientra tra i danni biologici all’integrità psicofisica del paziente. Proprio a causa della loro natura, i danni estetici sono difficili da valutare in sede giudiziaria, e la valutazione viene affidata a un perito medico legale, che avrà il compito di analizzare l’integrità morfologica del paziente insieme alle alterazioni del soggetto riguardo le sue caratteristiche personali ed espressive. Il medico legale non ha dei parametri prefissati dalla legge per effettuare le sue valutazioni, quindi dovrà basarsi sugli aspetti peculiari del paziente e sull’impatto che le lesioni hanno sul suo modo di apparire a soggetti esterni, nonché sulle conseguenze che le lesioni hanno sugli aspetti familiari, sociali e lavorativi. Sono compresi, nella valutazione, anche eventuali difetti funzionali provocati dall’intervento errato. Una volta che è stata stabilita la responsabilità del medico chirurgo, il risarcimento riguarderà non solo il danno biologico ma anche quello patrimoniale che è stato causato dalle lesioni, come vi abbiamo descritto nella nostra guida sul risarcimento del danno patrimoniale. In particolare, rientrano in questo caso il danno da invalidità permanente e quello da inabilità temporanea. Insieme a questi danni, vanno considerati anche il danno morale e il danno esistenziale, ovvero quei tipi di danno che impattano sulle sofferenze interiori del soggetto danneggiato, sulle sue difficoltà relazionali e psichiche. I danni patrimoniali saranno così oggetto di risarcimento danni economico, compreso il risarcimento delle spese sostenute dal danneggiato per l’intervento ed eventuali terapie e interventi correttivi. Nel caso in cui le lesioni subite dal soggetto gli abbiano causato conseguenze negative sulle sue attività lavorative, allora questi avrà diritto anche al risarcimento danni per lucro cessante, ovvero quel mancato guadagno che non è stato possibile conseguire a causa della ridotta capacità professionale e perdita delle future opportunità lavorative.
Un errore medico che causa un danno biologico dà luogo al diritto al risarcimento del danno da parte al soggetto che è stato danneggiato. Il danno biologico rientra nel tipo di danno non patrimoniale, ovvero la macrocategoria che comprende danni non riconducibili al patrimonio del soggetto o alla sua capacità di produrre e/o accumulare reddito. Sono invece compresi nella categoria del danno non patrimoniale il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale. Il danno biologico è quel tipo di danno fisico che il soggetto subisce a causa di un errore medico, che può essere un’errata diagnosi, una terapia sbagliata, un intervento chirurgico mal riuscito. Come abbiamo affermato, il paziente che ritiene essere vittima di un errore medico dovrà riuscire a dimostrare il danno e il nesso causale a seguito dell’errore medico. L’onere della prova dell’esatto adempimento spetta invece al medico, che dovrà appunto provare non solo di non aver commesso errori ma anche di aver informato correttamente il paziente attraverso il consenso informato. Nel caso in cui il medico non riesca a dimostrare di aver adempiuto al suo obbligo, oppure che il peggioramento delle condizioni di salute del paziente non sia legato a cause del tutto eccezionali, avrà l’obbligo di risarcimento danni malasanità. Il danno subito dal paziente deriva dal pregiudizio di comportamento colposo da parte del medico, causato da negligenza, imperizia o imprudenza. Se il danno è ingiusto, e quindi non esiste una norma che autorizza o impone quel comportamento, allora l’autore del comportamento che ha causato il danno è obbligato per legge al risarcimento del danno.
La procedura per il calcolo del danno biologico in caso di errore medico segue quanto descritto dalla legge. In particolare, i criteri per la liquidazione del calcolo del danno biologico sono relativi solo nel caso di danni micropermanenti, ovvero quei danni che non superano la soglia dei 9 punti di invalidità. Questi criteri si applicano nei casi di incidenti stradali e anche nel caso in esame, ovvero quello della responsabilità medica. Altri criteri sono contenuti nel Codice delle Assicurazioni, che elenca i seguenti dati da conoscere per calcolare il danno biologico e le micropermanenti: • Età del soggetto danneggiato • Punti di invalidità permanente, fino a un massimo di 9, attribuiti dalla perizia medico-legale • Giorni di danno biologico temporaneo subito • Eventuale danno morale associato al danno biologico, nel caso di danno permanente • Spese sostenute per le cure necessarie Nello specifico, se il danno morale è contemporaneo al danno biologico, la Cassazione ha stabilito che non debba esservi moltiplicazione del danno, ma che spetterà al giudice trovare un equilibrio nel calcolo del risarcimento tra i due tipi di danno, che darà luogo al valore totale della liquidazione (sentenza n. 8828/2003). Nel calcolo del danno biologico per errore medico si utilizzano le tabelle milanesi, ovvero le tabelle redatte dal Tribunale di Milano che la Cassazione ha stabilito essere l’unico parametro da prendere in considerazione per il calcolo del danno biologico (sentenza n. 12408/2011). In particolare, la sentenza successiva n. 9556 del 2016 della Cassazione ha stabilito che le tabelle milanesi non siano una fonte normativa di diritto ma solo un parametro di valutazione che aiuta il giudice nel formulare il risarcimento del danno in via equitativa. Questo è stato reso necessario per far sì che due danni identici (o simili) tra loro siano risarciti alla stessa maniera (o simile), garantendo così equità nel risarcimento del danno quando i casi sono valutati da giudici diversi. Le tabelle milanesi sono dunque un parametro di riferimento che dà luogo a un criterio univoco per il calcolo del danno biologico per errore medico o malasanità, visto che la salute è comunque il bene più importante garantito costituzionalmente. Le tabelle milanesi sono aggiornate ogni anno dal tribunale di Milano, e la sentenza n.33770/2019 della Cassazione stabilisce che, in sede giudiziaria, il giudice sarà tenuto a utilizzare le ultime tabelle come parametro di riferimento per il calcolo del risarcimento del danno.
Il soggetto che sospetta un peggioramento delle sue condizioni di salute per errore medico, deve agire in via giudiziaria per tutelarsi e richiedere il risarcimento danno per errore medico. In particolare, il soggetto danneggiato dovrà rivolgersi a ad uno studio professionale come il nostro con competenze specialistiche riceverà prima una perizia medico legale e contestualmente verrà seguito sotto il profilo legale per tutta la durata della causa. La presenza del medico legale con specializzazione riguardante il danno subito dal danneggiato è parte integrante della procedura trattandosi di materia tecnica e scientifica. La persona dovrà quindi richiedere tutta la documentazione clinica, e chiedere alla struttura ospedaliera una copia della cartella clinica, che dovrà essere consegnata nel piu’ breve termine possibile allo studio di patrocinio incaricato. A questo punto la documentazione sarà consegnata al vaglio medico legale che dovrà scrivere una perizia scritta che potrà confermare o smentire la versione del soggetto danneggiato. Nel caso la perizia confermi un errore medico, il danneggiato potrà procedere nel tramite del professionista incaricato con la richiesta di risarcimento danno per errore medico verso i soggetti responsabili. Quando avranno ricevuto la richiesta, l’Ente Ospedaliero o il medico professionista apriranno la pratica di sinistro presso la compagnia assicuratrice che copre i danni da responsabilità civile verso terzi. La legge 24/17 ha stabilito sia l’obbligo per le strutture ospedaliere di dotarsi di un’assicurazione ma anche la pubblicazione sui siti internet della pubblica amministrazione di tutti i dati che riguardano la compagnia assicurativa, le polizze sottoscritte e le clausole contrattuali, tutto con retroattività decennale. La legge prevede anche la cosiddetta azione diretta del danneggiato, ovvero la possibilità di adire l’azione di risarcimento danno per errore medico direttamente alla compagnia assicuratrice. La pratica quindi prevederà che la compagnia assicuratrice mandi un suo medico legale per il riscontro dell’errore medico. Se dovesse esserci la riconferma, le parti posso accordarsi per un risarcimento; in caso contrario, l’assicurazione non risarcirà il danno al soggetto. Il tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti è previsto dalla legge 24/17 che lo assume condizione necessaria prima di procedere alla causa giudiziaria: senza tentativo di conciliazione, non si potrà adire la causa. È richiesto che alla conciliazione partecipino sia la struttura che l’assicuratore. Esistono due modi alternativi per fare la conciliazione: 1. Mediante ricorso per accertamento tecnico preventivo finalizzato alla composizione della lite (ex art. 696 bis C.P.C.). Questo è un procedimento stragiudiziale, pur essendo supervisionato dal Tribunale: il giudice avrà il compito di nominare un perito che dovrà accertare la situazione e tenterà la conciliazione tra le parti. 2. Mediante una mediazione civile davanti ad un organismo incaricato della mediazione. Questa procedura non sarà seguita da nessun giudice essendo al 100% stragiudiziale.
La responsabilità penale del medico si configura quando questi attua un comportamento colposo, quindi con negligenza, impudenza o imperizia, che peggiora le condizioni di salute del paziente. L’art. 590 del codice penale afferma che è possibile, in questo caso, integrare il reato di lesioni personali colpose, oltre al diritto al risarcimento, o anche il reato di omicidio colposo, sulla base dell’art. 589 del codice penale. Alcune novità sono poi state introdotte dalla legge 24/17 che ha inserito il nuovo reato di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Quindi, se il medico causa la morte del paziente o gli procura delle lesioni, si applicano le pene previste dagli artt. 589 e 590 del codice penale. La responsabilità penale non segue l’osservanza delle linee guida, perché viene esclusa la punibilità dell’evento in caso siano state seguite le raccomandazioni specifiche che si applicano al caso concreto. In questo caso sarà previsto solo il risarcimento del danno.